Capo IISez. II

Art. 18

Sistemazione in un locale adiacente alla plancia

In vigore dal 22 giu 2003
1. L'impianto radioelettrico può essere situato in un locale adiacente alla plancia e con accesso diretto dalla stessa. In tal caso occorre rendere disponibili nella plancia, quanto più possibile vicino alla postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni: a) comunicazioni radiotelefoniche ad onde metriche (VHF) da assicurarsi con apparato sul quale è possibile eseguire la selezione dei canali ed il controllo dei parametri operativi. L'impianto può essere quello della dotazione base; b) trasmissione automatica con priorità assoluta (per gli apparati della dotazione base, per aree operative e della duplicazione) delle chiamate di soccorso con tecnica DSC nella gamma delle onde metriche (VHF) e delle onde ettometriche (MF) o ettometriche/decametriche (MF/HF), nonché attraverso i terminali INMARSAT se la nave è dotata di tali impianti; c) monitoraggio, per gli apparati della dotazione base, per aree operative e di quelli della duplicazione, degli allarmi di soccorso DSC nella gamma delle onde metriche (VHF) e delle onde ettometriche (MF) o ettometriche/decametriche (MF/HF) e di quelli INMARSAT se la nave è dotata di tali impianti; il monitoraggio potrà avvenire mediante segnalazioni acustiche e visive degli allarmi ricevuti a bordo; d) ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso il sistema NAVTEX, il cui apparato ricevente deve essere disposto in maniera da poter consentire un sicuro monitoraggio della ricezione delle informazioni stesse; e) monitoraggio, mediante indicazione acustica e visiva, della ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso l'INMARSAT con il sistema delle chiamate di gruppo (EGC) o a mezzo diffusione telegrafica a stampa diretta su onde ettometriche/decametriche; f) allarme ottico e acustico di fine autonomia della batteria di accumulatori costituenti la sorgente elettrica di riserva.
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Sistemazione in un locale adiacente alla plancia (Art. 18 Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS.) — Testo vigente | Portale Normativo