Capo IISez. II

Art. 17

Sistemazione in plancia

In vigore dal 22 giu 2003
1. L'impianto radioelettrico (dotazione obbligatoria e, qualora prevista, duplicazione) può essere situato nell'area coperta di plancia. In tal caso gli apparati devono essere sistemati possibilmente in maniera compatta ed ergonomica e misure efficaci devono essere prese per evitare disturbi (rumori, luci) ed interferenze tra l'operato dell'ufficiale di guardia e dell'operatore radio.
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Sistemazione in plancia (Art. 17 Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS.) — Testo vigente | Portale Normativo