Capo II›Sez. II
Art. 19
Sistemazione in un locale non adiacente alla plancia
In vigore dal 22 giu 2003
1. L'impianto radioelettrico può essere situato in un locale differente dalla plancia e ad essa non adiacente. In tal caso occorre rendere disponibili nella plancia, quanto più possibile vicino alla postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni:
a) le funzioni di cui ai punti a), b), c), d), f) del comma 1 dell';
b) la ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso l'INMARSAT con il sistema della chiamata di gruppo (EGC) o a mezzo diffusione telegrafica a stampa diretta su onde ettometriche e decametriche. L'obbligo può essere soddisfatto installando la sola stampante in plancia;
c) comunicazioni di sicurezza nella gamma delle onde metriche e delle onde ettometriche o ettometriche/decametriche, se la nave è dotata di tali impianti;
d) comunicazione bilaterale con il locale dove sono sistemati gli apparati radioelettrici da assicurarsi a mezzo tubo portavoce con fischietto o telefono magnetofonico con linea dedicata.
2. I cavi di collegamento tra il locale radio e la plancia devono essere del tipo non propaganti la fiamma se i due locali non sono situati nella stessa area resistente al fuoco.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2003-04-15;130#art-19