Capo II›Sez. II
Art. 19
19 / 34Sistemazione in un locale non adiacente alla plancia
In vigore dal 22 giu 2003
1. L'impianto radioelettrico può essere situato in un locale differente dalla plancia e ad essa non adiacente. In tal caso occorre rendere disponibili nella plancia, quanto più possibile vicino alla postazione di governo nave, almeno le seguenti funzioni:
a) le funzioni di cui ai punti a), b), c), d), f) del comma 1 dell';
b) la ricezione delle informazioni marittime di sicurezza (MSI) emanate attraverso l'INMARSAT con il sistema della chiamata di gruppo (EGC) o a mezzo diffusione telegrafica a stampa diretta su onde ettometriche e decametriche. L'obbligo può essere soddisfatto installando la sola stampante in plancia;
c) comunicazioni di sicurezza nella gamma delle onde metriche e delle onde ettometriche o ettometriche/decametriche, se la nave è dotata di tali impianti;
d) comunicazione bilaterale con il locale dove sono sistemati gli apparati radioelettrici da assicurarsi a mezzo tubo portavoce con fischietto o telefono magnetofonico con linea dedicata.
2. I cavi di collegamento tra il locale radio e la plancia devono essere del tipo non propaganti la fiamma se i due locali non sono situati nella stessa area resistente al fuoco.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2003-04-15;130#art-19