Capo II›Sez. II
Art. 27
Precauzioni speciali contro gli incendi
In vigore dal 22 giu 2003
1. Il locale all'interno del quale è sistemato l'impianto radioelettrico deve essere dotato di almeno due estintori portatili per apparecchiature elettriche ubicati in un luogo facilmente accessibile e conforme alle norme vigenti.
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2003-04-15;130#art-27