Capo IISez. II

Art. 31

Dotazioni di ricambio degli apparati radioelettrici

In vigore dal 22 giu 2003
1. Ogni apparato deve essere dotato di parti di ricambio facilmente sostituibili dall'operatore di bordo durante la navigazione.
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Dotazioni di ricambio degli apparati radioelettrici (Art. 31 Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS.) — Testo vigente | Portale Normativo