Capo III
Art. 34
Disposizioni transitorie
In vigore dal 22 giu 2003
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli impianti radioelettrici installati sulle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS e su quelle dotate di impianti conformi al sistema GMDSS, non si applica la parte I del decreto ministeriale 24 maggio 1967, citato nelle premesse.
2. Le navi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già dotate degli impianti previsti dal «sistema globale di soccorso e sicurezza in mare» (GMDSS), devono adeguare la relativa installazione ai requisiti previsti dal presente regolamento entro dodici mesi dall'accertamento di «non rispondenza».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 aprile 2003
Il Ministro delle comunicazioni Gasparri
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 23
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2003-04-15;130#art-34