Capo III

Art. 34

Disposizioni transitorie

In vigore dal 22 giu 2003
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli impianti radioelettrici installati sulle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS e su quelle dotate di impianti conformi al sistema GMDSS, non si applica la parte I del decreto ministeriale 24 maggio 1967, citato nelle premesse. 2. Le navi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già dotate degli impianti previsti dal «sistema globale di soccorso e sicurezza in mare» (GMDSS), devono adeguare la relativa installazione ai requisiti previsti dal presente regolamento entro dodici mesi dall'accertamento di «non rispondenza». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 aprile 2003 Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 23
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Disposizioni transitorie (Art. 34 Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS.) — Testo vigente | Portale Normativo