Art. 31 · Dotazioni di ricambio degli apparati radioelettrici
Capo IISez. II

Art. 31

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Dotazioni di ricambio degli apparati radioelettrici

In vigore dal 22 giu 2003
1. Ogni apparato deve essere dotato di parti di ricambio facilmente sostituibili dall'operatore di bordo durante la navigazione.
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