Art. 6

In vigore dal 15 giu 2003
1. L', comma 1, lettera A) del decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91, è modificato come segue: «1. Per la fabbricazione dei materiali ed oggetti in materia plastica possono essere utilizzati esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato I, sezione A del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e successive modificazioni». 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2004, i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato III del presente decreto.
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