Art. 3

In vigore dal 15 giu 2003
1. Nell'allegato IV, sez. 1, del decreto 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato III del decreto 26 aprile 1993, n. 220, al capo D, punto 7, la dizione: «6 mg/kg o 1mg/dm2 nelle prove di migrazione con gli altri simulanti di cui agli allegati II e III del presente decreto, è sostituita dalla seguente: «12 mg/kg o 2mg/dm2 nei test di migrazione utilizzando gli altri simulanti di cui agli allegati II e III del presente decreto».
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