Art. 1
In vigore dal 15 giu 2003
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2001/62/CE della Commissione del 9 agosto 2001, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2002/16/CE della Commissione del 20 febbraio 2002 sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2002/17/CE della Commissione del 21 febbraio 2002, che modifica la direttiva n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Ritenuto di dover procedere al recepimento delle direttive sopracitate;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, così come modificato dall' del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 30 maggio 2001, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere, pertanto, a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 18 novembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri al sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 11 febbraio 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. All' del decreto 21 marzo 1973, modificato da ultimo dall' del decreto 28 ottobre 1994, n. 735, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica prevista al paragrafo 1 può essere garantita dalla determinazione della quantità di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra tale quantità ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformità di un materiale o di un articolo è obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2003-03-28;123#art-1