Art. 2

In vigore dal 15 giu 2003
1. L' del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall', comma 1, del decreto 26 aprile 1993, n. 220, è modificato come segue. Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze».
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