Art. 9
In vigore dal 26 lug 2006
1. L'uso e/o la presenza di BADGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di cui all', comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2005.
2. L'uso e/o la presenza di BFDGE nella fabbricazione di materiali e oggetti di cui all', comma 2, possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.
3. A decorrere dal 1° marzo 2003, la quantità di componenti di NOGE con più di 2 anelli aromatici e almeno un gruppo epossidico nonché i loro derivati, contenenti funzioni cloridriniche e aventi massa molecolare inferiore a 1000 Dalton, non deve essere riscontrabile nei materiali e oggetti di cui all', comma 2, al limite di rilevabilità di 0,2 mg/6 dm2, compresa la tolleranza analitica.
4. Il limite di rilevabilità di cui al comma 3 deve essere determinato mediante metodo di analisi convalidato. In mancanza di tale metodo può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.
5. L'uso e/o la presenza di NOGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possono continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2003-03-28;123#art-9