Art. 11
In vigore dal 15 giu 2003
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 non si applicano ai materiali ed oggetti che siano stati immessi in commercio prima del 1° dicembre 2002.
2. A partire dal 1° marzo 2004 è vietato, limitatamente alle sostanze individuate con il numero REF 13075, 13720, 15310, 25840 e 40020, commercializzare ed utilizzare i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 marzo 2003
Il Ministro: Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 137
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2003-03-28;123#art-11