Art. 10

In vigore dal 26 lug 2006
1. Le disposizioni di cui agli non si applicano ai materiali e oggetti coperti da rivestimenti di superficie e adesivi di cui all', comma 2, lettere b) e c), posti in contatto con i prodotti alimentari prima del 1° marzo 2003. Detti materiali e oggetti possono continuare ad essere immessi sul mercato a condizione che la data di riempimento figuri sugli stessi, tenuto conto delle prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. 2. Tuttavia la data di riempimento può essere sostituita da un'altra indicazione, a condizione che tale indicazione consenta di individuare la data di riempimento. La data di riempimento deve essere fornita su richiesta alle autorità competenti e a chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento.

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urn:nir:ministero.salute:decreto:2003-03-28;123#art-10

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