Art. 2
2 / 11In vigore dal 15 giu 2003
1. L' del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall', comma 1, del decreto 26 aprile 1993, n. 220, è modificato come segue.
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2003-03-28;123#art-2