Titolo IV›Capo I
Art. 42
Disposizioni sulla trasparenza amministrativa
In vigore dal 4 gen 2003
1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all' del codice di procedura civile.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Sono, altresì, predeterminati, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove.
4. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, e successive modificazioni.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-42