Capo III
Art. 39
Commissione esaminatrice
In vigore dal 4 gen 2003
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed è composta da:
a) un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
b) due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame;
c) un dirigente tecnico della Polizia di Stato, per ciascun settore per il quale è bandito il concorso, esperto nel settore medesimo e, per il settore sanitario, da un dirigente medico della Polizia di Stato.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Per le prove facoltative la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da esperti nelle lingue straniere, nonché, ove non sia già componente, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.
5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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