Titolo IIICapo I

Art. 35

Formazione ed approvazione della graduatoria

In vigore dal 4 gen 2003
1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, ovvero del voto dell'unica prova scritta, con il voto ottenuto nel colloquio e con il punteggio acquisito per i titoli. 2. A parità di punteggio è presa in considerazione la precedenza in ruolo. 3. Con proprio decreto il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori dei concorsi. 4. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici vengono compilate distinte graduatorie per i singoli profili professionali previsti dal bando di concorso. Con le medesime modalità di cui al comma 3 sono, quindi, approvate le graduatorie di merito, dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi e formata un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato ed in relazione a quanto stabilito dal comma 2. 5. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. 6. I vincitori del concorso conseguono la nomina alla qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso.
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Formazione ed approvazione della graduatoria (Art. 35 Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo