Titolo IIICapo I

Art. 31

Bando di concorso

In vigore dal 4 gen 2003
1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi di servizio disponibili; b) i requisiti per la partecipazione al concorso; c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario delle prove; f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire; g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro; i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 2. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Bando di concorso (Art. 31 Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo