Titolo I

Art. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

In vigore dal 4 gen 2003
1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) qualità morali e di condotta previste dall', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti: a) limite di età stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; b) titolo di studio indicato nel decreto interministeriale previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell', comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia. 3. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti: a) titolo di studio indicato nel decreto interministeriale previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni; sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell', comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative; b) abilitazione all'esercizio professionale ove prevista dal decreto di cui alla lettera a); c) idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti professionali. 4. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono previsti i seguenti: a) laurea in medicina e chirurgia; b) abilitazione all'esercizio della professione medica ed iscrizione al relativo albo professionale; c) idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti professionali. 5. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 6. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 7. Costituisce, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai concorsi l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nel ruolo per il quale si concorre. 8. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 9. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-2

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