Titolo IIICapo I

Art. 34

Prove facoltative

In vigore dal 4 gen 2003
1. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso e con una prova facoltativa in informatica. 2. La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta dal candidato consiste in una traduzione di testi (senza l'ausilio del dizionario) ed in una conversazione volta a riscontrare il possesso di un'adeguata conoscenza degli strumenti linguistici. 3. La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 4. Per i candidati che concorrono per il profilo professionale di direttore tecnico fisico del ruolo speciale ad esaurimento, la prova facoltativa in informatica consiste in un colloquio approfondito su tale materia, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: normalizzazione di una base di dati, algoritmi fondamentali a supporto della programmazione, valutazione tecnico-economica dei progetti di sviluppo software, sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici, informatica giuridica. 5. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio sino ad un massimo di due trentesimi, per ciascuna prova, che va ad aggiungersi a quello ottenuto nel colloquio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prove facoltative (Art. 34 Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo