Titolo III›Capo I
Art. 34
Prove facoltative
In vigore dal 4 gen 2003
1. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso e con una prova facoltativa in informatica.
2. La prova facoltativa nella lingua straniera prescelta dal candidato consiste in una traduzione di testi (senza l'ausilio del dizionario) ed in una conversazione volta a riscontrare il possesso di un'adeguata conoscenza degli strumenti linguistici.
3. La prova facoltativa in informatica consiste in una verifica del grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
4. Per i candidati che concorrono per il profilo professionale di direttore tecnico fisico del ruolo speciale ad esaurimento, la prova facoltativa in informatica consiste in un colloquio approfondito su tale materia, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: normalizzazione di una base di dati, algoritmi fondamentali a supporto della programmazione, valutazione tecnico-economica dei progetti di sviluppo software, sicurezza fisica e logica dei sistemi informatici, informatica giuridica.
5. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio sino ad un massimo di due trentesimi, per ciascuna prova, che va ad aggiungersi a quello ottenuto nel colloquio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-34