Capo II
Art. 37
Prove d'esame
In vigore dal 4 gen 2003
1. Il concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale consiste in due prove scritte e un colloquio. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) diritto penale;
b) diritto processuale penale.
2. Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:
a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto costituzionale;
c) nozioni di diritto del lavoro.
3. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.
4. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere tale prova d'esame.
5. Il colloquio non s'intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-37