Titolo IIICapo I

Art. 33

Ammissione alle prove d'esame

In vigore dal 4 gen 2003
1. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti previsti dall', comma 7, e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso. 2. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 1 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nella data fissata dal bando di concorso. 3. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere la prova scritta o, anche, la prova orale agli accertamenti di cui al presente articolo.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-33

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