Capo IV
Art. 29
Titoli valutabili
In vigore dal 4 gen 2003
1. Nei concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi medici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli attinenti al settore medico-sanitario, fino a punti 5:
1) specializzazioni conseguite;
2) pubblicazioni scientifiche;
3) incarichi di docenza di livello universitario;
4) corsi di aggiornamento e di qualificazione nel settore medico-sanitario, rilasciati da enti pubblici; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
B) titoli di servizio, fino a punti 25:
1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 12;
2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, fino a punti 2;
3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;
4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 2;
5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;
6) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 5.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Per le modalità di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dell'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all', commi 3, 4, 5 e 6.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-29