Art. 31 · Bando di concorso
Titolo IIICapo I

Art. 31

39 / 51

Bando di concorso

In vigore dal 4 gen 2003
1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi di servizio disponibili; b) i requisiti per la partecipazione al concorso; c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario delle prove; f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire; g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro; i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 2. Nei concorsi per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-31