Capo II

Art. 51

Disposizioni finali e di rinvio

In vigore dal 4 gen 2003
1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al titolo I, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell' della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile. 2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione. 3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal presente regolamento, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 dicembre 2002 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 327
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