Titolo I
Art. 3
Bando di concorso
In vigore dal 4 gen 2003
1. I concorsi sono indetti su base nazionale, con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
c) i requisiti per la partecipazione al concorso;
d) i documenti prescritti;
e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
f) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sarà pubblicato il diario delle prove. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
g) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
i) titoli di preferenza di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, con la ripartizione tra i profili professionali;
b) le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalità ed i termini di presentazione della relativa documentazione.
3. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare le categorie di titoli valutabili, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, le modalità ed i termini di presentazione della relativa documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-3