Titolo I
Art. 5
Riserve di posti e preferenze
In vigore dal 4 gen 2003
1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
2. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.
4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni speciali di legge. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel bando di concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-5