Titolo I
Art. 10
Formazione della graduatoria
In vigore dal 4 gen 2003
1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-10