Titolo I

Art. 10

Formazione della graduatoria

In vigore dal 4 gen 2003
1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. 2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la commissione giudicatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. 3. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-10

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Formazione della graduatoria (Art. 10 Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo