Titolo I
Art. 13
Formazione ed approvazione della graduatoria
In vigore dal 4 gen 2003
1. Nei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari la votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale.
2. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e dei direttivi medici la votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
3. Con proprio decreto il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori dei concorsi.
4. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, con le medesime modalità di cui al comma 3 sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e dichiarati i vincitori dei concorsi medesimi.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina alla qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-13