Capo II

Art. 15

Prove d'esame

In vigore dal 4 gen 2003
1. Il concorso per l'accesso al ruolo dei commissari consiste in due prove scritte ed una orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale. 2. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti: a) diritto civile; b) diritto del lavoro; c) diritto della navigazione; d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; e) nozioni di medicina legale; f) nozioni di diritto internazionale; g) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso; h) informatica. 3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione. 4. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei. 5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro. 6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere il colloquio stesso. 7. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-15

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