Capo IV
Art. 20
Prove d'esame
In vigore dal 4 gen 2003
1. Il concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici consiste in due prove scritte ed una orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) patologia speciale medica;
b) patologia speciale chirurgica.
2. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:
a) semeiotica e clinica medica;
b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
c) elementi di medicina legale e di antropologia criminale;
d) elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;
e) elementi di igiene;
f) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
g) informatica.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del vocabolario) di un testo ed in una conversazione.
4. La prova orale in informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione media non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.
6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova stessa. Con tale comunicazione i candidati sono invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili.
7. La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno diciotto trentesimi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-20