Capo IV

Art. 19

Commissione esaminatrice

In vigore dal 4 gen 2003
1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto, ed è composta da: a) due appartenenti al ruolo dei dirigenti medici della Polizia di Stato; b) due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. 2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. 3. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo. 5. Per gli adempimenti preliminari della commissione esaminatrice si applicano gli del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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Commissione esaminatrice (Art. 19 Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo