Titolo II
Art. 22
Bando di concorso interno
In vigore dal 4 gen 2003
1. I concorsi interni sono indetti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) i requisiti per la partecipazione al concorso;
c) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario delle prove;
f) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
h) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;
i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, il bando di concorso, oltre a quanto previsto dal comma 1, deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale.
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