Capo III
Art. 18
Titoli valutabili
In vigore dal 4 gen 2003
1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 9:
1) diploma di laurea relativo a materie attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre;
2) diploma di laurea relativo a materie diverse da quelle attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre;
3) diplomi di specializzazione, di abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale.
B) titoli professionali, fino a punti 15:
1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi;
2) lo svolgimento a carattere volontario di attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.
C) titoli vari, fino a punti 6: sono presi in considerazione quelli attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre e che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-18