Titolo I
Art. 6
Prova preselettiva
In vigore dal 4 gen 2003
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione siano superiori a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a cinquemila, viene effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie come di seguito stabilito:
a) per l'accesso al ruolo dei commissari: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo;
b) per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici: discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella 1 allegata al presente regolamento;
c) per l'accesso al ruolo dei direttivi medici: patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica, elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica.
2. La prova, il cui superamento costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso, può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi.
3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva è ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-6