Titolo I
Art. 1
Determinazione dei posti disponibili per i concorsi
In vigore dal 4 gen 2003
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell', comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visti i decreti legislativi 3 maggio 2001, n. 201, e 28 dicembre 2001, n. 477, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visti gli , commi 3 e 4, 31, commi 3 e 4, e l', commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi dei quali il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le eventuali forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, nonché le modalità di determinazione dei posti disponibili per i concorsi interni nel rispetto del limite del venti per cento;
Visto l', comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, ai sensi del quale il Ministro dell'interno, con proprio regolamento, individua le prove di esame, scritte ed orali, le modalità di svolgimento del concorso interno per titoli di servizio ed esame per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, le modalità di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, nonché le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;
Visto l', comma 5, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede ad individuare le modalità di espletamento dei concorsi, per titoli ed esame, per l'accesso al ruolo direttivo speciale nella fase transitoria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse;
Visto l', comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, ai sensi del quale, con il medesimo regolamento, si provvede, altresì, ad individuare le modalità di espletamento del concorso per titoli ed esame per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
Considerato che per rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici si ravvisa l'opportunità di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia delle procedure concorsuali, pur nella diversificazione dei ruoli e delle funzioni;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2002;
Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla composizione della commissione incaricata degli accertamenti attitudinali ed, in particolare, alla nomina di due membri esterni, in considerazione del fatto che l'accertamento dell'attitudine ai servizi di polizia è opportuno venga effettuato da appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato specificamente selezionati, la cui competenza professionale, compiutamente consolidata dalla diuturna pratica d'ufficio, assicura la necessaria esperienza nello specifico settore;
Ritenuto di non poter altresì condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla necessità che la commissione d'esame, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, provveda comunque alla correzione del secondo elaborato, in considerazione delle esigenze di economicità dell'azione amministrativa che non rendono opportuna tale ulteriore fase concorsuale, posto che il voto di insufficiente attribuito al primo elaborato non può essere modificato in relazione alla valutazione del secondo per quanto positiva essa possa essere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell', comma 3, della legge, n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9802.A.98 del 26 novembre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
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Determinazione dei posti disponibili per i concorsi
1. Il numero dei posti da mettere a concorso per le qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato sono stabiliti con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Ai sensi degli , comma 4, 31, comma 4 e 46 comma 2-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, il medesimo decreto determina, nel rispetto del limite del venti per cento dei posti complessivamente determinati per ciascun ruolo, il numero dei posti da riservare ai corrispondenti concorsi interni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-1