Titolo IV›Capo I
Art. 46
Adempimenti al termine delle prove scritte
In vigore dal 4 gen 2003
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore e non trasparenti: una grande munita di linguetta ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullità sottoscrizione nè altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle operazioni.
5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.
6. I plichi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
7. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.
8. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al presidente della commissione, al termine delle prove scritte.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali è prevista un'unica prova scritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-46