Titolo IV›Capo I
Art. 47
Svolgimento delle prove orali
In vigore dal 4 gen 2003
1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-47