Titolo IVCapo I

Art. 47

Svolgimento delle prove orali

In vigore dal 4 gen 2003
1. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione. 2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-47

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Svolgimento delle prove orali (Art. 47 Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo