Titolo IV›Capo I
Art. 45
Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte
In vigore dal 4 gen 2003
1. Nel corso delle prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonché apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni portatili. Possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.
4. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-45