Titolo IVCapo I

Art. 49

Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

In vigore dal 4 gen 2003
1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua esclusione di diritto dal concorso. 2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-49

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Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove (Art. 49 Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo