Titolo IV›Capo I
Art. 49
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
In vigore dal 4 gen 2003
1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.
2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerla in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-12-02;276#art-49