Capo III
Art. 17
Verifiche intermedie
In vigore dal 28 set 2002
1. Durante il corso i frequentatori possono essere sottoposti a verifiche didattiche nelle aree di formazione mediante prove orali, prove pratiche, nonché risposte a quesiti scritti relativi al programma svolto, anche attraverso test a controllo computerizzato.
2. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure di verifica di cui al comma 1, la tipologia delle prove, i quesiti ed i criteri di correzione sono predisposti dalla Direzione della scuola ove si svolge il corso, sulla base di direttive impartite in materia dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.
Storico versioni
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