Capo III
Art. 16
A s s e n z e
In vigore dal 28 set 2002
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità giudiziaria.
Storico versioni
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