Capo III

Art. 19

Commissione d'esame finale

In vigore dal 28 set 2002
1. La Commissione d'esame è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. La Commissione è composta: a) dal direttore dell'Istituto d'istruzione ove si svolge il corso con funzioni di presidente; b) da un numero di membri non inferiori a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso; c) da un segretario con qualifica non inferiore ad ispettore superiore della Polizia di Stato, od equiparata. 3. La Commissione può avvalersi, per l'espletamento delle prove di carattere tecnico-specialistico, di personale qualificato nelle specifiche materie. 4. La Commissione esaminatrice può essere articolata, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni costituite da non meno di tre componenti. 5. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti supplenti.
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