Capo III
Art. 22
Rinvio
In vigore dal 28 set 2002
1. Per quanto non previsto nel capo I e II del presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 agosto 2002
Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 267
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-08-01;199#art-22