Capo III
Art. 21
Graduatoria finale
In vigore dal 28 set 2002
1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice sovrintendente e della determinazione del posto in ruolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24-quater, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la graduatoria finale è formata in base al giudizio di cui all', comma 3, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di: "ottimo profitto", "segnalato profitto", "profitto". A parità di valutazione precede il frequentatore che si è collocato prima nella graduatoria del concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-08-01;199#art-21