Capo II

Art. 13

Formazione ed approvazione della graduatoria

In vigore dal 28 set 2002
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli. 2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. 3. Gli assistenti capo vincitori del concorso interno per titoli ed esame scritto, già vincitori del concorso interno per titoli, indetto lo stesso anno, ed ammessi alla frequenza del corso di formazione professionale, sono esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed esame scritto. 4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
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Formazione ed approvazione della graduatoria (Art. 13 Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo