Capo II

Art. 11

Prova scritta

In vigore dal 28 set 2002
1. La prova scritta consiste in risposte ad un questionario somministrabile dall'Amministrazione mediante supporti informatici e/o audiovisivi, articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale dei candidati. 2. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti per il venti per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali. 3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 4. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 punti. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti. 5. La predisposizione del questionario può essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-08-01;199#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo