Capo I
Art. 6
Formazione ed approvazione della graduatoria
In vigore dal 28 set 2002
1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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